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Cassazione: condizioni di legittimità del licenziamento disciplinare del dirigente


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Con la sentenza n. 6950 del 11.03.2019, la Cassazione afferma che, in caso di licenziamento disciplinare irrogato in violazione del procedimento di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, al dirigente spetta unicamente l’indennità supplementare prevista dal CCNL.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dirigente presso un’azienda specializzata in servizi tecnologici, impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatogli, deducendo la violazione, da parte della società datrice, dell’iter procedimentale previsto dall’art. 7 della l. 300/1970.

La sentenza

La Cassazione afferma due principi fondamentali in tema di licenziamento dei dirigenti.

Da un lato, i Giudici di legittimità ribadiscono che la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente non può essere ricondotta a quelle di giusta causa o di giustificato motivo di licenziamento di cui all'art. 1 della l. 604/1966.
Ne consegue che il licenziamento di un dirigente può risultare giustificato anche se basato su condotte che in linea generale non integrano una giusta causa né un giustificato motivo di recesso datoriale.
Tuttavia, affinché il licenziamento non sia censurabile, è necessario che il comportamento del dipendente con qualifica dirigenziale sia rilevante per il diritto ed idoneo a compromettere il particolare legame di fiducia che lega tale figura professionale al datore di lavoro.

Dall’altro lato, la sentenza statuisce l’applicabilità, anche nei confronti dei dirigenti, delle garanzie procedimentali dettate dai commi 2 e 3 dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
In particolare, il mancato rispetto del procedimento dettato dal predetto art. 7 della l. 300/1970 rende il recesso non nullo ma solo ingiustificato, determinando l'illegittimità del licenziamento disciplinare, sottoposto, perciò, alla regola prevista per l'ingiustificatezza sostanziale.
In tali ipotesi, per i dirigenti – ai quali non è riconosciuta una tutela legale in proposito – è prevista l'applicazione della sola indennità supplementare eventualmente individuata dal contratto collettivo applicabile.

A cura di Fieldfisher