Stampa

Cassazione: anche i soci lavoratori delle cooperative vanno computati nel calcolo dei dipendenti per l’applicazione della tutela reale


icona

Con la sentenza n. 6947 del 11.03.2019, la Cassazione statuisce il seguente principio di diritto: “In una società cooperativa, anche i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato devono essere computati ai fini del requisito dimensionale per l'applicazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro: con la conseguenza della fruibilità anche dai lavoratori dipendenti non soci della tutela prevista dall'art. 18 I. 300/1970, nel testo novellato dall'art. 1, comma 42, I. 92/2012”.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatogli dalla società cooperativa di autotrasporti.
La Corte d’Appello afferma l’illegittimità del recesso, ma nega la reintegra al ricorrente, riconoscendogli una mera indennità risarcitoria.
Secondo la Corte territoriale, infatti, i dipendenti assunti dalla società erano in numero inferiore rispetto ai requisiti minimi previsti per l’applicazione dell’art. 18 della l. 300/1970, dal momento che i soci lavoratori della cooperativa non potevano essere inclusi nel conteggio dei lavoratori utile al raggiungimento della soglia per l’applicazione della tutela reale.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ritiene superato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui - al fine di verificare se vi sono i presupposti dimensionali per la tutela reale - i soci lavoratori non possono essere conteggiati insieme ai dipendenti della società cooperativa.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la legge 142/2001 ha offerto una nuova qualificazione alla prestazione lavorativa del socio lavoratore di cooperativa, la quale non costituisce più un mero adempimento del contratto sociale, ma si incardina nella presenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
In questo rinnovato scenario normativo, dunque, la prestazione lavorativa del socio lavoratore acquisisce una propria autonomia, che rende direttamente applicabili gli istituti e le discipline proprie del lavoro dipendente.

Per la sentenza, ne consegue che, al fine di determinare il numero dei lavoratori occupati nelle società cooperative per l’applicazione dell’art. 18 della l. 300/1970, si devono calcolare anche i soci lavoratori (siano essi amministratori o meno) che al vincolo associativo sommano un rapporto di lavoro subordinato.

Su tali presupposti, la Suprema Corte - accertando, nel caso di specie, il superamento della soglia dei 15 dipendenti utile per l’applicazione della tutela reale - accoglie il ricorso proposto dal lavoratore e dispone la reintegra dello stesso.

A cura di Fieldfisher