Stampa

Corte d’Appello di Trento: alla base dei licenziamenti collettivi sono necessari elementi veritieri


icona

Con la sentenza n. 60 dell’11.10.2018, la Corte d’Appello di Trento afferma che il datore di lavoro che procede a un licenziamento collettivo, in base alla legge 223/1991 deve motivare in maniera veritiera le esigenze che rendono necessaria la riduzione di personale e rappresentare un quadro il più possibile fedele della situazione economica aziendale, pena l'illegittimità dell’intera operazione.

Il fatto affrontato

I lavoratori impugnano giudizialmente il licenziamento loro irrogato all’esito di una procedura collettiva, sostenendo la non veridicità dei dati comunicati dalla società datrice alle organizzazioni sindacali per giustificare la necessità di riduzione del personale.

La sentenza

La Corte d’Appello - pur ribadendo una generale sottrazione al controllo giudiziale delle ragioni economiche poste alla base del recesso collettivo - offre una maggiore tutela a favore dei lavoratori oggetto della procedura, in presenza di una palese difformità e non veridicità dei dati, legittimanti i licenziamenti, inseriti dal datore nella relativa comunicazione alle organizzazioni sindacali.

Secondo la sentenza, in caso di irregolarità di questo tenore, è la stessa funzione sindacale attribuita alla procedura dalla legge 223/1991 ad essere intaccata.
Nello specifico, per la pronuncia, il giudice può sindacare il merito dei motivi se sia accertata una totale e voluta elusione dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali, posto che, venendo meno la veridicità delle informazioni sulle condizioni dell’impresa, verrebbe contestualmente meno anche uno dei presupposti fattuali della procedura di riduzione, ossia la conoscenza da parte delle organizzazioni sindacali delle circostanze rilevanti per la valutazione, la trattativa e le proposte alternative ai licenziamenti.

Per non incorrere in palesi irregolarità che travolgano il procedimento e, con ciò, la legittimità dell’intera operazione, quindi, il datore deve rappresentare un quadro della situazione fedele e in ogni caso non fuorviante, sulla totalità degli elementi contabili forniti.

Su tali presupposti, la Corte, ritenendo, nel caso di specie, sussistente il predetto vizio di natura sostanziale, ha accolto l’appello dei lavoratori prevedendo la loro reintegra.

A cura di Fieldfisher