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Cassazione: quando è legittimo limitare il licenziamento collettivo alle sole unità aziendali in crisi?


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Con l’ordinanza n. 5205 del 20.02.2023, la Cassazione afferma che è legittimo limitare il licenziamento collettivo alle sole unità aziendali interessate dalla crisi, se gli altri stabilimenti risultano tanto distanti da far ritenere infungibili le posizioni lavorative.

Il fatto affrontato

La Corte d’Appello rigetta il ricorso con cui la lavoratrice aveva impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatole nell’ambito di una procedura collettiva, lamentando (tra le altre cose) l’illegittimità dello stesso in quanto limitato a due sole sedi aziendali.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, nell’ambito dei licenziamenti collettivi, è possibile limitare la platea degli esuberi a singole unità produttive, anziché riferirsi all'intero complesso aziendale, a condizione che ciò risulti coerente con il progetto di ristrutturazione e con le ragioni tecnico-produttive esposte nella comunicazione iniziale.

A tal fine, secondo i Giudici di legittimità, è necessario che la comunicazione di apertura della procedura indichi in maniera analitica le ragioni che non consentano di estendere l'ambito della comparazione al personale con mansioni omogenee impiegato presso unità produttive non toccate dal progetto di ristrutturazione.

In particolare, per la sentenza, dette ragioni devono essere tali che il potenziale coinvolgimento di tutti i dipendenti con mansioni omogenee richiederebbe ulteriori esborsi collegati agli oneri economici necessari per la formazione indispensabile e per il rallentamento dei tempi di produttività.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice e conferma la legittimità del recesso.

A cura di Fieldfisher