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Cassazione: non può essere limitato ad una sola sede il licenziamento collettivo per una ristrutturazione dell’intera azienda


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Con la sentenza n. 3437 del 03.02.2023, la Cassazione afferma che se il datore vuole circoscrivere il licenziamento collettivo ad una sola unità produttiva deve indicare, nella comunicazione di apertura della procedura, sia le ragioni che limitano i licenziamenti ai dipendenti dell'unità in questione sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad altri stabilimenti.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli nell’ambito di una procedura collettiva.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che doveva ritenersi illegittima la scelta della società di limitare la platea dei dipendenti interessati dal recesso solo a talune sedi, pur a fronte di un progetto di ristrutturazione riguardante tutto il complesso aziendale.

La sentenza

La Cassazione - confermando la statuizione di merito - rileva che, nei licenziamenti collettivi, è possibile limitare la platea dei dipendenti interessati alla riduzione agli addetti a un determinato reparto o sede territoriale solo ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, da indicarsi già nella comunicazione di apertura della procedura.

Ciò, per la sentenza, risulta fondamentale per permettere alle associazioni sindacali di verificare il nesso fra le ragioni che determinano l'esubero di personale ed i dipendenti che l'azienda intende concretamente espellere.

Secondo i Giudici di legittimità, qualora, invece, la comunicazione preveda un sintetico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati devono ritenersi illegittimi.

Rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società e conferma l’illegittimità dell’impugnato recesso.

A cura di Fieldfisher