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Cassazione: a seguito della perdita dell’appalto i lavoratori da licenziare devono essere individuati tra tutti i dipendenti dell’azienda


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Con la sentenza n. 5373 del 22.02.2019, la Cassazione afferma che, l’azienda che subentra in un appalto, se - in conseguenza della successiva perdita dello stesso - procede al licenziamento collettivo, ha l’obbligo di individuare i lavoratori da licenziare, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative, facendo riferimento all’intero complesso aziendale.

Il fatto affrontato

La società, subentrata in un appalto di servizi di pulizie, procede al licenziamento collettivo dei lavoratori impiegati nello stesso a seguito della perdita di tale appalto. In conseguenza di ciò, i prestatori coinvolti impugnano giudizialmente il recesso.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che la circostanza che l’assunzione di tali dipendenti era avvenuta per effetto del cambio d’appalto non giustificava il recesso per cessazione del servizio.
Secondo la pronuncia di merito era, infatti, onere della società verificare l’impossibilità di ricollocare i lavoratori all’interno dell’intero complesso aziendale.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ribadisce, preliminarmente, il principio generale secondo cui, in tema di licenziamento collettivo, la riduzione del personale deve investire l'intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d'azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate.

Secondo i Giudici di legittimità, soltanto qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva dell'azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da licenziare, non deve interessare necessariamente l'intero plesso aziendale, ma può essere effettuata, secondo una scelta dell'imprenditore, nell'ambito del settore interessato alla ristrutturazione.
Ciò in quanto tale decisione non sarebbe frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma sarebbe obiettivamente giustificata dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale.

Per la sentenza, la predetta limitazione è applicabile anche nel caso di un contratto d’appalto, posto che la particolarità della relativa disciplina regola esclusivamente il rapporto di lavoro nella sua fase costitutiva (subentro nell’appalto), ma non anche in quella inerente la cessazione.

Su tali presupposti, posto che nel caso di specie la società non aveva indicato gli elementi necessari per giustificare la limitazione della scelta dei lavoratori da licenziare tra quelli impiegati nell’appalto cessato, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla stessa.

A cura di Fieldfisher