La Corte di cassazione, con l’ordinanza 20 settembre 2017, n. 21868, in una vertenza in cui era stato richiesto un inquadramento superiore in base all’art. 2103 c.c. (precedente versione) e si registrava l’assenza di regole specifiche per la determinazione dell’inquadramento del lavoratore con mansioni promiscue, ha ribadito il principio secondo cui, in casi del genere, occorre avere riguardo alle mansioni maggiormente qualificanti, purché svolte in misura quantitativamente significativa.
La Corte, inoltre, ha sottolineato che la valutazione della Corte di appello, relativa alla prevalenza o meno delle mansioni esercitate, costituiva un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo del difetto di motivazione.
a cura di Fieldfisher