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Cassazione: svolgimento di mansioni promiscue e riconoscimento del livello superiore


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Con l’ordinanza n. 32699 del 12.12.2019, la Cassazione afferma che, al fine di riconoscere la rivendicata qualifica superiore al lavoratore che abbia svolto mansioni riconducibili a due diversi livelli di inquadramento, il giudice deve attenersi al criterio della prevalenza delle attività in concreto poste in essere dal dipendente.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di richiedere l’inquadramento nel livello superiore a quello riconosciutogli dalla società, sostenendo di aver svolto in maniera prevalente le mansioni allo stesso riconducibili.

L’ordinanza

La Cassazione - ribaltando la statuizione della Corte d’Appello - afferma che, in caso di svolgimento da parte del lavoratore di mansioni appartenenti a diverse categorie, si ha l'attribuzione della categoria corrispondente alla mansione superiore, qualora essa abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo.
A tal fine è necessario, dunque, compiere una rigorosa e penetrante indagine quanto alla continuità, alla rilevanza ed all'impegno temporale giornaliero delle mansioni, delle diverse categorie, espletate dal dipendente.

Per la sentenza, nel caso in cui sia impossibile comparare le diverse mansioni secondo il predetto criterio della prevalenza, entrano in gioco criteri diversi, ovvero:
– se il lavoratore svolge nella sua interezza la mansione il cui espletamento è attributivo della categoria superiore spetta tale categoria, nonostante il contemporaneo esercizio della funzione inferiore, qualunque ne sia la quantità;
– se, invece, la mansione il cui espletamento è attributivo della categoria superiore non è svolta nella sua interezza, deve ritenersi caratterizzante la mansione che - anche se esercitata con scarsa frequenza e continuatività - richieda un alto grado di specializzazione e rilevante profusione di impegno intellettivo e materiale.

Non avendo la pronuncia di merito fatto corretta applicazione dei predetti principi, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società e cassa con rinvio l’impugnata sentenza.

A cura di Fieldfisher