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Cassazione: licenziabile il lavoratore che denuncia una patologia psichica pochi giorni dopo essere stato adibito a nuove mansioni


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Con la sentenza n. 25851 del 16.10.2018, la Cassazione afferma che non ci può essere alcun nesso di causalità tra le nuove mansioni svolte per pochi giorni dal lavoratore che ritiene di aver subito un demansionamento e la patologia psicologica denunciata dal medesimo ed imputata all’illecita condotta datoriale.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, operatore socio sanitario, entra in malattia a causa dei disturbi d’ansia e dei disagi psichici presentatisi a seguito del demansionamento subito mediante il trasferimento ad un’altra sede aziendale.
La società, dubitando dell’effettiva patologia psicologica denunciata dal dipendente, in quanto attestata unicamente da certificati redatti da un medico amico del prestatore, irroga a quest’ultimo un licenziamento per giusta causa.

La sentenza

La Cassazione conferma in toto la pronuncia della Corte d’Appello che, una volta accertata l’inesistenza di alcun demansionamento, aveva escluso, altresì, il nesso causale tra la patologia diagnosticata e le nuove mansioni.

In particolare, i Giudici di legittimità ritengono incensurabile la sentenza di merito nel punto in cui sostiene che non sia possibile ascrivere un’ipotetica sindrome psicologica del lavoratore come conseguenza del demansionamento subito dal medesimo, laddove le nuove mansioni siano svolte per un periodo di tempo limitatissimo (nella specie 10 giorni).
Ed una volta escluso il nesso casuale tra la denunciata patologia e la ragione lavorativa, diviene superfluo ed irrilevante ai fini della decisione l’espletamento di una CTU medico legale.

Per la sentenza, una simile condotta - soprattutto se, come nel caso in esame, suffragata da documentazione medica non veritiera, in quanto proveniente da un professionista amico del lavoratore - integra certamente una violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, tale da legittimare la società ad irrogare un licenziamento per giusta causa, senza che tale provvedimento risulti sproporzionato.

A cura di Fieldfisher