Stampa

Cassazione: in quali occasioni il lavoratore può rifiutarsi di svolgere mansioni inferiori?


icona

Con l’ordinanza n. 30543 del 18.10.2022, la Cassazione afferma che il lavoratore adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle del proprio inquadramento può legittimamente rifiutare lo svolgimento della prestazione, laddove il CCNL applicato sanzioni unicamente il rifiuto di svolgere compiti che rientrano nella qualifica di appartenenza.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, cuoca in una mensa scolastica, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per essersi rifiutata di portare le colazioni in classe agli alunni.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che la norma contrattuale posta dalla società a base del recesso era volta a punire la condotta del dipendente che si rifiuta di eseguire i compiti ricadenti nell'ambito della propria qualifica, mentre la ricorrente si era rifiutata di eseguire mansioni inferiori.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il rifiuto del lavoratore di svolgere compiti aventi contenuto inferiore rispetto al suo inquadramento non integra, a priori, un’insubordinazione disciplinarmente sanzionabile.

Per la sentenza, infatti, il rifiuto del dipendente di svolgere mansioni inferiori risulta legittimo se, da un lato, è proporzionato rispetto alla gravità della condotta datoriale e, dall’altro, è gestito con modalità improntate a buona fede nel bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, ritenendo proporzionata la condotta della dipendente che – prima di rifiutare l’esecuzione del compito affidatole – aveva ricercato un confronto con i responsabili aziendali, non solo, per segnalare che le mansioni richieste non rientravano nella sua qualifica, ma anche per trovare una soluzione di tipo organizzativo.

A cura di Fieldfisher