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Cassazione: criteri di attribuzione delle progressioni orizzontali nel pubblico impiego


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Con l’ordinanza n. 27932 del 07.12.2020, la Cassazione afferma che le progressioni orizzontali - da attribuire nel rispetto delle disponibilità di bilancio - non possono essere assegnate solo sulla base dell’anzianità, ma devono tener conto dell'effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici, al fine di premiare i lavoratori migliori.

Il fatto affrontato

I lavoratori, infermieri professionali, ricorrono giudizialmente al fine di ottenere il pagamento delle differenze retributive per la progressione economica attivata con la stipula del contratto collettivo integrativo aziendale, in virtù del quale sarebbero dovuti avvenire i passaggi alla fascia superiore.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, sul presupposto che l'attribuzione della fascia superiore poteva essere riconosciuta solo all'esito di una procedura che - tenendo conto di tutti gli elementi indicati dalla contrattazione - individuasse i soggetti destinatari del relativo incremento e definisse l'entità dell'attribuzione economica, essendo esclusa ogni possibilità di automatismo.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma che la circostanza che la PA debba pianificare le progressioni tenendo conto delle risorse presenti nell’apposito Fondo, non significa che in caso di capienza dello stesso, idonea a soddisfare le esigenze di tutti i dipendenti teoricamente interessati alla promozione, si possa prescindere da un percorso selettivo specificamente individuato.

Per la sentenza, infatti, l'istituto della progressione economica orizzontale - volto al miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi - si fonda essenzialmente sul sistema premiante, connesso alla valutazione dell'apporto individuale passato e potenziale del lavoratore.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, la progressione trova il proprio fondamento sulla valutazione della prestazione in base a criteri meritocratici, non potendo, invece, basarsi esclusivamente su elementi automatici, quali l'anzianità di servizio.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dai lavoratori, ritenendo non dovute le richieste differenze retributive in assenza di un’apposita procedura.

A cura di Fieldfisher