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Tribunale di Venezia: legittimo sanzionare il dipendente che rifiuta di indossare la mascherina


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Con la sentenza del 04.06.2021, il Tribunale di Venezia afferma che deve essere sanzionato, per violazione dei doveri in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il dipendente che rifiuta di indossare la mascherina protettiva volta a limitare la diffusione del COVID-19.

Il fatto affrontato

La società ricorre giudizialmente al fine di richiedere l’accertamento della legittimità della sanzione disciplinare, della sospensione per n. 3 giornate, inflitta ad un dipendente che aveva rifiutato di indossare la mascherina protettiva ed aveva istigato anche altri colleghi a non farlo.

La sentenza

Il Tribunale di Venezia rileva, preliminarmente, che - a seguito dell’emanazione del D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia) - le infezioni da COVID-19 occorse in occasione di lavoro sono equiparate ad infortunio.

Per la sentenza, ne consegue che il datore deve mettere in atto tutte le misure antinfortunistiche introdotte durante l'emergenza pandemica per evitare la diffusione del contagio nei luoghi di lavoro.
In particolare, le aziende sono tenute ad applicare il protocollo condiviso Governo/parti sociali del 24 aprile 2020, che prevede tra le misure finalizzate a contrastare la diffusione del COVID-19 anche la fornitura di mascherine ai lavoratori, con l'obbligo di indossarle ove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Secondo il Giudice, dunque, non è giustificabile la pretesa del dipendente di non indossare la mascherina sul luogo di lavoro, in quanto non si tratta di una misura irragionevole né eccessivamente gravosa.

Su tali presupposti, il Tribunale di Venezia accoglie il ricorso della società, dichiarando pienamente legittima la sanzione irrogata al dipendente.

A cura di Fieldfisher