Stampa

Tribunale di Bologna: diritto dei riders ad ottenere i dispositivi di protezione contro il COVID-19


icona

Con il decreto del 14.04.2020, il Tribunale di Bologna afferma che le piattaforme digitali di consegna pasti a domicilio - in ossequio alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro ed all’attuale normativa emergenziale - devono fornire ai riders iscritti tutti i dispositivi individuali di protezione contro il rischio da COVID-19 (sul medesimo tema si veda: Tribunale di Firenze: la piattaforma digitale deve fornire ai riders i dispositivi di protezione contro il COVID-19).

Il fatto affrontato

Il lavoratore, rider svolgente l’attività di consegna pasti a domicilio a favore di una piattaforma digitale, propone ricorso d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere da detta società la fornitura di dispositivi individuali di protezione contro il rischio da COVID-19 (guanti monouso, mascherine protettive, gel disinfettanti e prodotti alcolici per la pulizia dello zaino), in misura sufficiente a far fronte ad un numero rilevante di consegne settimanali.

Il decreto

Il Tribunale di Bologna rileva, preliminarmente, che, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti nel contratto di lavoro dei riders, è necessario estendere agli stessi l’intera disciplina della subordinazione e, conseguentemente, anche le tutele previste in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Secondo il Giudice, dunque, la piattaforma deve fornire ai riders, di cui si avvale per la consegna di pasti a domicilio, i dispositivi individuali di protezione contro il rischio da COVID-19, così come disposto dall’attuale normativa emergenziale, a tutela non solo dei lavoratori ma anche dell’utenza del servizio e, con essa, della collettività intera.

Per il Tribunale, nel caso di specie - oltre al requisito del fumus boni iuris (fondatezza del diritto azionato) - sussiste anche il pregiudizio imminente ed irreparabile (c.d. periculum in mora), in quanto la protrazione dello svolgimento dell’attività di lavoro in assenza dei predetti dispositivi individuali di protezione potrebbe esporre il rider, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute.

Su tali presupposti, il Tribunale di Bologna accoglie il ricorso presentato d’urgenza dal lavoratore e condanna la piattaforma digitale, con decreto inaudita altera parte, a fornire al medesimo i richiesti dispositivi di protezione individuale.

A cura di Fieldfisher