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Tribunale di Belluno: legittimo inibire l’accesso al luogo di lavoro al personale sanitario che rifiuta il vaccino


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Con l’ordinanza del 06.05.2021, il Tribunale di Belluno afferma che, alla luce di quanto previsto dall’art. 4 del DL 44/2021, il datore può legittimamente inibire l’accesso ai luoghi di lavoro ai dipendenti, esercenti professioni sanitarie, che rifiutino di sottoporsi al vaccino (sul medesimo tema si veda: Tribunale di Belluno: legittimo imporre le ferie al personale sanitario che rifiuta il vaccino).

Il fatto affrontato

Le lavoratrici, operatrici socio-sanitarie, propongono reclamo avverso l’ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c., con cui le stesse avevano richiesto l’accertamento dell’illegittimità della condotta del datore che, a seguito del loro rifiuto di sottoporsi al vaccino anti-COVID, le aveva poste in ferie.
A fondamento della predetta domanda, le reclamanti - pur dando atto dell’introduzione dell’obbligo vaccinale ad opera del DL 44/2021 - chiedono l’accertamento del loro diritto di scegliere liberamente se vaccinarsi o meno, anche in virtù di quanto previsto dall’art. 32 Cost.

L’ordinanza

Il Tribunale dichiara, preliminarmente, inammissibile il reclamo per difetto di interesse ad agire.

In particolare, il Giudice rileva che nel periodo intercorrente tra la pronuncia dell’impugnata ordinanza e la proposizione del relativo reclamo è entrato in vigore, in data 01.04.2021, il DL 44/2021 che, all’art. 4, ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, tra cui rientrano inequivocabilmente anche i soggetti con qualifica di operatori socio sanitari.

Secondo l’ordinanza, appare, poi, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della predetta norma, in relazione all’art. 32 Cost., prospettata dalle reclamanti.
Si deve, infatti, ritenere prevalente, sulla libertà di chi non intenda sottoporsi alla vaccinazione contro il COVID-19, il diritto alla salute dei soggetti fragili che entrano in contatto con gli esercenti le professioni sanitarie in quanto bisognosi di cure, e, più in generale, il diritto alla salute della collettività, nell’ambito della perdurante emergenza sanitaria, derivante dalla pandemia da COVID-19.

Il Giudicante afferma, dunque, che deve ritenersi giustificata - sulla base del predetto obbligo - l’adozione, da parte del datore, di provvedimenti volti a inibire la presenza sul luogo di lavoro, nei particolari ambiti previsti dal decreto, di dipendenti che abbiano rifiutato la vaccinazione anti COVID-19.

Su tali presupposti, il Tribunale di Belluno respinge il reclamo, affermando la legittimità della condotta datoriale.

A cura di Fieldfisher