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Min. Lavoro – Interpello n. 7/2018: Formazione e-learning RSPP e ASPP – Soggetti abilitati


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Con l’interpello n. 7/2018, la Commissione in materia di salute e sicurezza sul lavoro fornisce il proprio parere in merito all’individuazione dei soggetti formatori in modalità e-learning per RSPP ; ASPP e comuni lavoratori.

IL QUADRO NORMATIVO:

La fonte di incertezza in questo caso è il disposto normativo formato da una parte dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e dall'accordo Stato – Regioni n. 221 del 21.12.2011. Entrambe indicano chiaramente che la formazione per i lavoratori costituisce un obbligo per il datore di lavoro che può essere esso stesso soggetto organizzatore dei corsi sia in modalità frontale sia in modalità e-learning secondo le condizioni stabilite nell’Allegato I (pag. 17 – accordo Stato Regioni n. 221 del 21.12.2011).

Dall'altro l'Accordo Stato - Regioni n. 128 del 7.07.2016, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/08, ha ampliato la possibilità di formazione E-learning al modulo A ( pag. 6 - Accordo Stato - Regioni n. 128 del 07.07.2016 ), all’aggiornamento per RSPP e ASPP e alla formazione specifica per i lavoratori delle aziende inserite nel rischio basso, secondo i criteri previsti nell’allegato II ( pag. 22 – Accordo Stato – Regioni n. 128 del 07.07.2016 ).

IL QUESITO: 

Il quesito posto dall’istante riguarda il citato Allegato II che al primo punto, relativo ai “Requisiti e specifiche di carattere organizzativo” recita: “Il soggetto formatore del corso dovrà essere soggetto previsto dal punto 2 (Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) dell’allegato A…..”. Il periodo citato sembra dover comprendere anche la formazione per i comuni lavoratori, contraddicendo il principio per cui quest’ultima può essere erogata direttamente dal datore di lavoro. L’interpellante ha ritenuto opportuno richiedere il parere della Commissione in ordine all’applicazione delle disposizioni dell’Allegato II dell’Accordo Stato – Regioni n. 128 del 07.07.2016. Applicazione esclusiva alla formazione degli RSPP e ASPP o estensione delle disciplina a tutti i datori di lavoro che organizzano corsi in modalità e-learning per i propri lavoratori ?

IL PARERE:

La Commissione ricorda, come indicato nella parte titolata ”durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione” ( pag. 3 Accordo n. 128 del 07.07.2016 ), la necessità di procedere alla sostituzione dell’Allegato I dell’Accordo del 2011 per la formazione dei lavoratori, con l’allegato II dell’Accordo del 2016.

Sulla base di quanto stabilito dalla Conferenza Stato – Regioni nel 2016, la Commissione ha ritenuto che i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A ( pag. 4 – Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento ). Pertanto soltanto i soggetti previsti nell’elenco possono erogare la formazione in modalità e-learning.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali