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Min. Lavoro – Interpello n. 2/2019: Amianto – Obblighi per gli enti ispettivi per esposizioni deboli e sporadiche


esposizioni deboli e sporadiche
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Con l’ interpello n. 2/2019, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito agli obblighi in capo agli enti ispettivi in caso di esposizioni deboli e sporadiche all’ amianto.

Appare opportuno ricordare che per attività ESEDI che richiedono esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto si intendono quelle attività che:

1. L’attività venga svolta per un periodo massimo di 30 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento comprensive dei tempi di pulizia del sito e decontaminazione dell’operatore, con un massimo di 2 interventi al mese;

2. Il livello massimo di esposizione è pari a 10 F/L rilevato in un periodo di otto ore.

A titolo esemplificativo possono ritenersi attività ESEDI:

1. Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

2. Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice;

3. Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale e attuati senza trattamento preliminare;

4. Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

Con l’Interpello n. 2/2019, la Commissione ribadisce l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare in ogni caso la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, e di adottare tutte le misure preventive necessarie previsto dal titolo IX, Capo II° - D.Lgs. n. 81/2008.

Fonte: Min. Lavoro – Interpello n. 2/2019