Con l’ interpello n. 1/2019, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per i professionisti antincendio, per RSPP e coordinatori per la sicurezza.
IL QUESITO:
In proposito il Consiglio Nazionale degli Ingegneri sottolinea che la particolarità della proposta formativa sta nel fatto che, attraverso un’unica sessione, è possibile ottenere l’attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali.
Nel caso specifico esaminato nell’ interpello n. 1/2019 , l’istante chiede di conoscere il parere della competente Commissione in ordine a due aspetti:
- se “sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011”;
- se “sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio”.
IL PARERE:
Al riguardo occorre premettere che nell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nell’Allegato A, al punto 9, è prevista una disciplina specifica dedicata all’ “Aggiornamento” per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.
Sulla base di quanto stabilito in sede di Conferenza Permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome, la Commissione ritiene che:
• Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro;
• Ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP;
• Non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario.
Queste sono le conclusioni a cui giunge la Commissione dopo una lettura attenta del punto 9, Alleg. A dell’ Accordo del 7 luglio 2016.
Fonte: Min. Lavoro – Interpello n. 1/2019