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Min. Lavoro – Interpello n. 1/2018: Appalti - Obblighi del datore di lavoro committente in materia di sicurezza.


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Con l’interpello n. 1/2018, il Ministero del Lavoro fornisce il proprio parere in merito al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro laddove un datore di lavoro svolga le proprie attività presso unità produttive di un datore di lavoro committente. L’utilizzo dei locali della committenza (spogliatoi, magazzini, uffici) e l’erogazione dei servizi in codesti ambienti, crea ovviamente un’interazione fra dipendenti delle due aziende che dà adito a dubbi riguardo l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro per quanto riguarda:

• Attuazione degli obblighi del datore di lavoro e del dirigente appaltatore e appaltante (art. 18, c. 1, lett. b), del d.lgs. 81/2008) riguardante la nomina dei lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione. Il numero degli addetti non può essere aprioristicamente determinato, in quanto la designazione dei lavoratori deve avvenire sulla base degli esiti di valutazione dei rischi e del piano di emergenza.

• Obblighi informativi nell’ambito di contratti d’appalto, d’opera, o somministrazione (art.26, c. 1, lett. b) del d.lgs. 81/2008). I datori di lavoro devono cooperare all’attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche attraverso un informazione reciproca (art. 26, c. 2, d.lgs. n. 81/2008). La gestione delle emergenze deve essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione risultanti dal documento unico di valutazione rischi.

a cura della Redazione