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INAIL - Circ. n. 11 del 24.03.2023 : Fornitura di dispositivi per correzione visiva ai dipendenti videoterminalisti


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Con la circ. n. 11 del 24.03.2023 l' INAIL fornisce istruzioni in merito alla fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali.

La circolare fa seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell' Unione Europea del 22 dicembre 2022 C-392/2021 la quale dispone che sia il datore a dover fornire, a sue spese , gli occhiali ai propri dipendenti, anche a fronte di un disturbo solo transitorio , reversibile e senza rischi.  

L' INAIL precisa che i normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI), né di quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV) e, pertanto, la prescrizione, da parte dell'oftalmologo, di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro.

Per DSCV si intendono, infatti, quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana.

Di conseguenza, tra i DSCV possono essere considerate lenti applicabili al videoterminale, occhiali cosiddetti “office” oppure altri dispositivi speciali di correzione. Pertanto, ove a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria lo specialista oftalmologo prescriva un DSCV, perché di concreto beneficio a lungo termine, ne informa il medico competente; quest'ultimo comunica al datore di lavoro, tramite il giudizio di idoneità, la necessità che il lavoratore, sulla base degli accertamenti svolti, utilizzi un DSCV durante le applicazioni al videoterminale ( Flusso prescrittivo dei dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV) - Alleg. 1 ).

Sorveglianza sanitaria - Ai sensi dell’articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause , sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del citato decreto2 , con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la sorveglianza sanitaria è effettuata: 

  • in via preventiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori prima che il lavoratore venga adibito alla mansione specifica;
  • in occasione di una visita periodica, che è biennale per i dipendenti dichiarati idonei con prescrizione o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e quinquennale negli altri casi;
  • nel caso di visita straordinaria richiesta da parte del lavoratore stesso quando sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.

Nel corso della visita di sorveglianza sanitaria, il medico competente effettua la raccolta anamnestica, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi al fine di rilevare segni e sintomi di astenopia. 

Fonte: INAIL - Circ. n. 11 del 24.03.2023