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Cassazione: se l’infortunio è causato da una manovra anomala ed azzardata del lavoratore il datore va esente da colpe


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Con la sentenza n. 27399 del 14.06.2018, la Cassazione penale afferma che non può essere imputata alcuna responsabilità penale per lesioni colpose al datore per l'infortunio del dipendente se lo stesso è causato da una manovra posta in essere dal lavoratore non prevista né consentita dalla prassi aziendale (sullo stesso argomento si veda: Cassazione: condotta abnorme ed esorbitante del lavoratore esclude la responsabilità datoriale in caso di infortunio).

Il fatto affrontato

La Corte d’Appello condanna il datore di lavoro per il reato di lesioni colpose a seguito dell’infortunio occorso al dipendente, aiuto macellaio all’interno di un supermercato, durante le operazioni di disossamento di un quarto di bue, contestando al medesimo la mancata organizzazione di tutte le fasi della lavorazione in sicurezza.
A seguito di ciò, l’imputato ricorre in cassazione, sostenendo che detto infortunio era frutto di una manovra azzardata del lavoratore coinvolto (spostamento manuale del pesante pezzo di carne), che non aveva seguito la prassi aziendale rispettosa delle prescrizioni di legge (spostamento esclusivo mediante un mezzo meccanico).

La sentenza

La Cassazione, censurando la pronuncia della Corte d’Appello, afferma che, in materia di colpa del datore, il requisito della prevedibilità dell'evento lesivo non deve essere frutto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata ex post ad evento avvenuto ed in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto, ma deve discendere da un processo ricognitivo che individui i tratti tipici dell'evento, per poi procedere formulando l'interrogativo se questo fosse prevedibile ed evitabile ex ante, con il rispetto delle regole cautelari prescritte, alla luce delle conoscenze tecnico - scientifiche e delle massime di esperienza.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, laddove l’infortunio sia provocato da una manovra imprudente ed anomala posta in essere dal lavoratore coinvolto, il datore di lavoro deve andare esente da colpe.
Quest’ultimo non può, infatti, ragionevolmente prevedere che il dipendente ponga in essere una condotta non prevista né consentita dalla prassi aziendale impiegata costantemente e rispettosa di tutte le prescrizioni impartite dalla legge.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal titolare dell’azienda, dichiarando l’innocenza del medesimo.

A cura di Fieldfisher