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Cassazione: se il DVR non è specifico, il datore viene condannato per l’infortunio occorso al lavoratore


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Con la sentenza n. 18323 del 03.05.2019, la Cassazione afferma che l’omessa specificità del DVR comporta la responsabilità penale del datore in caso di infortunio occorso ad un dipendente, essendo impossibile per l’azienda mettere in campo un’adeguata politica antinfortunistica senza la piena consapevolezza dei pericoli insiti nelle lavorazioni.

Il fatto affrontato

Il lavoratore - mentre era intento ad effettuare un taglio con impegno di fiamma ossidrica - omettendo di accertarsi che nelle vicinanze non vi fosse materiale infiammabile, determinava l'innesco di fiamme che si propagavano da un fusto in cui vi erano residui di diluente e si cagionava, così, ustioni in varie parti del corpo con prognosi superiore a 40 giorni.
In conseguenza di ciò, l’amministratore unico della società datrice, in qualità anche di rappresentante del servizio di sicurezza e protezione, viene condannato - limitatamente al profilo di colpa di cui all'art. 29 D.Lgs. 81/2008 - per non aver effettuato una valutazione del rischio connesso allo svolgimento di attività lavorative con impegno di prodotti infiammabili.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/2008.
All'interno del DVR il datore è tenuto ad indicare, poi, le misure precauzionali ed i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Secondo i Giudici di legittimità, lo strumento della adeguata valutazione dei rischi è un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, restandone egli garante.
L'essenzialità di tale documento deriva, invero, dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica.
Ciò in quanto in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo deve essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si è concretamente verificato.

Nel caso di specie, i prodotti chimici utilizzati risultavano valutati quale fattore di rischio per le malattie professionali, ma non come possibile causa di innesco di incendio a seguito dell'esposizione a fonti di calore.
Per la sentenza, ne consegue che il DVR utilizzato non era adeguato, manifestando una evidente carenza sotto il profilo delle misure preventive da adottare.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’imprenditore, confermando la sua responsabilità per violazione del precetto di cui all’art. 29 del TU sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

A cura di Fieldfisher