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Cassazione: quali conseguenze per il datore che altera i luoghi in cui si verifica l’infortunio sul lavoro?


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Con la sentenza n. 9806 del 11.03.2021, la Cassazione penale afferma che non integra il reato di frode processuale, la condotta del datore che altera lo stato dei luoghi in cui è occorso un sinistro ai suoi dipendenti per nascondere le prove della sua responsabilità, potendo l’imprenditore beneficiare dell’esimente della necessità di salvarsi da un grave rischio per la sua libertà ed il suo onore.

Il fatto affrontato

L’amministratore di una società di trasporti viene condannato in sede penale:
- per le lesioni subite da due suoi dipendenti in occasione di distinti incidenti cagionati dall'omessa osservanza delle norme antinfortunistiche;
- per aver, in occasione di uno dei due incidenti e prima dell'intervento dei soccorsi e degli inquirenti, modificato lo stato dei luoghi, minacciando anche di licenziamento alcuni dipendenti affinché rilasciassero alla polizia giudiziaria dichiarazioni compiacenti sulla dinamica dell'infortunio.

La sentenza

La Cassazione – ribaltando la pronuncia di merito – rileva che il mutamento dei luoghi, laddove posto in essere dall’agente con il fine di scongiurare un pericolo inevitabile di un nocumento per la propria libertà o per il proprio onore, rappresenta una causa di esclusione della colpevolezza, ex art. 384 c.p., senza tuttavia escludere il disvalore oggettivo del fatto tipico.

Per la sentenza, detta circostanza ricorre laddove un datore di lavoro, nell’immediatezza di un sinistro occorso ad un proprio dipendente, modifichi i luoghi per evitare di vedersi attribuire la responsabilità per le conseguenze subite dal prestatore.

Secondo i Giudici di legittimità, tale conclusione risulta ancor più coerente nel caso in cui il datore sia consapevole del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche, rappresentando il mutamento dei luoghi l’unica soluzione al fine di scongiurare una altrimenti inevitabile condanna per l’infortunio sul lavoro subìto dal proprio dipendente.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso e - stante l’intervento della predetta esimente - annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 374 c.p.

A cura di Fieldfisher