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Cassazione: particolare tenuità del fatto se datore elimina criticità ravvisata da ispettori


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Con la sentenza n. 18029 del 02.05.2023, la Cassazione afferma che, a seguito della riforma del processo penale, è possibile applicare retroattivamente la causa di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., qualora l’imputato, dopo il reato, ponga in essere condotte riparatorie.

Il fatto affrontato

L’imprenditore viene condannato dal Tribunale all’esito di una ispezione che aveva accertato la violazione del TU sulla sicurezza sul lavoro, a fronte della circostanza che i dipendenti venivano costretti a consumare i pasti in un ambiente insalubre.
Avverso la predetta pronuncia, l’imputato – deducendo di aver eliminato le irregolarità rilevate dagli ispettori – ricorre in cassazione per chiedere l’applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

La sentenza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che, ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto, non si può prescindere dal considerare, preliminarmente, il danno od il pericolo verificatosi a causa della condotta.

Tuttavia, continua la sentenza, a seguito della riforma Cartabia, al giudice è riconosciuta la discrezionalità di valutare un’ampia gamma di condotte successive al reato: restituzioni, risarcimento del danno, adesione a programmi di giustizia riparativa, ecc.

Secondo i Giudici di legittimità, dette condotte, pur non potendo da sole rendere di particolare tenuità un’offesa che non era tale al momento della commissione del fatto, vanno valorizzate in relazione alla previsione di cui all’art. 131 bis c.p.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’imprenditore, a fronte del comportamento riparatorio tenuto successivamente alla contestazione del reato.

A cura di Fieldfisher