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Cassazione: legittimo il rifiuto del lavoratore a svolgere prestazioni pericolose per la sua incolumità


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Con l’ordinanza n. 770 del 12.01.2023, la Cassazione afferma che il lavoratore può rifiutarsi di adempiere la propria prestazione secondo le modalità indicate dal datore, nell’ipotesi in cui lo svolgimento della relativa attività implichi un pericolo per la sua incolumità.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il recesso irrogatole perché, mentre lavorava presso la cassa del supermercato, aveva consentito che tre clienti oltrepassassero la barriera della cassa senza pagare una buona parte della merce.
A fondamento della propria difesa, la medesima deduce di aver segnalato la presenza di persone sospette in cassa, ma di essere stata lasciata sola a gestire una situazione delicata e pericolosa.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che la condotta contestata, sebbene esistente, non fosse meritevole di alcuna sanzione espulsiva in quanto priva del carattere di illiceità.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che è obbligo del datore apprestare adeguati mezzi di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori nei confronti dell'attività criminosa di terzi, nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata.

Nello specifico, per la sentenza, ai sensi dell’art. 2087 c.c., parte datoriale deve adottare particolari misure di sicurezza (c.d. "innominate") con riferimento a condizioni lavorative obiettivamente, ma anche solo potenzialmente, pericolose.

Secondo i Giudici di legittimità, nel caso in cui difettino dette misure di sicurezza, il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la propria prestazione - conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione - in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, ritenendo non disciplinarmente rilevante la condotta posta in essere dalla dipendente per tutelare la propria incolumità personale.

A cura di Fieldfisher