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Cassazione: le norma antinfortunistiche si applicano anche per le prestazioni occasionali


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Con la sentenza n. 29367 del 25.07.2022, la Cassazione penale afferma che la tutela del testo unico sulla sicurezza si applica anche in ipotesi di svolgimento di prestazioni occasionali, a prescindere dallo strumento contrattuale utilizzato per l’eventuale formalizzazione del rapporto.

Il fatto affrontato

A seguito del grave infortunio occorso ad un soggetto a cui erano stati appaltati lavori di ristrutturazione di una barca, il committente viene imputato in ordine al delitto di lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La sentenza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che secondo il dettato del D.Lgs. 81/2008 il lavoratore è “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione”.

Per la sentenza, ciò significa che la normativa antinfortunistica si applica a tutti quei lavoratori che, indipendentemente dalla continuità e dall'onerosità del rapporto, abbiano prestano la loro attività fuori dal proprio domicilio, alle dipendenze e sotto la direzione altrui.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, ai fini della tutela della salute e della sicurezza, un rapporto di lavoro deve essere considerato tale in riferimento all'assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell'attività e non già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imputato, non avendo il medesimo applicato la normativa antinfortunistica pur in presenza di un rapporto da qualificare come lavorativo.

A cura di Fieldfisher