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Cassazione: la responsabilità datoriale per il fatto illecito commesso dal dipendente


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Con la sentenza n. 4099 del 18.02.2020, la Cassazione afferma che il datore, in quanto oggettivamente responsabile, deve risarcire il danno provocato dall’illecito commesso da un suo dipendente durante lo svolgimento del proprio lavoro.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente, avverso la società datrice, al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati per effetto delle molestie sessuali poste in essere nei suoi confronti da due suoi superiori gerarchici, seguite, a breve distanza di tempo, dallo stupro perpetrato da uno di essi.

La sentenza

La Cassazione afferma, preliminarmente, che la responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2049 c.c., per il fatto dannoso commesso dal dipendente, non richiede che fra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria.
Trattandosi di una responsabilità oggettiva è, inoltre, assolutamente irrilevante la valutazione della componente soggettiva dell'autore rispetto all'illecito, sussistendo la responsabilità datoriale anche laddove il lavoratore abbia agito con dolo o per finalità strettamente personali.

Secondo i Giudici di legittimità, in caso di un illecito perpetrato da un dipendente, il datore deve liquidare alla vittima il risarcimento del danno biologico patito (inteso come lesione dell’integrità psico-fisica), aumentato secondo la c.d. personalizzazione, necessaria ad indennizzare le conseguenze che detto danno ha provocato nella relazione del soggetto con la realtà esterna.

Per la sentenza, però, qualora il danno abbia provocato una sofferenza interiore - scaturita da vergogna, delusione, disistima, paura - collocabile nel rapporto del soggetto con sé stesso, la vittima avrà diritto a vedersi riconosciuta anche una autonoma voce risarcitoria da identificarsi nel danno morale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice, non avendo l’impugnata pronuncia liquidato il danno morale dalla stessa subito a seguito delle violenze.

A cura di Fieldfisher