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Cassazione: in caso di rischio elettivo non spetta il risarcimento del danno differenziale


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Con l’ordinanza n. 6995 del 21.03.2018, la Cassazione afferma che, in presenza del c.d. rischio elettivo, spetta al lavoratore infortunato soltanto la rendita INAIL e non anche il risarcimento del danno differenziale, posto che il datore è esente da colpe, mentre deve considerarsi il prestatore medesimo quale unico responsabile del danno subito.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, nonostante fosse una pratica vietata, si fa trasportare a bordo di un mezzo condotto da un collega, aggrappato ad un finestrino e con i piedi poggiati sul predellino esterno, finendo a terra a causa di un sobbalzo durante il tragitto e subendo, per le lesioni riportate, l'amputazione di un braccio per la quale, unitamente ad altri danni fisici, gli viene riconosciuta la rendita INAIL.
Il medesimo ricorre giudizialmente al fine di ottenere il risarcimento del danno differenziale.

L’ordinanza

La Cassazione, preliminarmente, afferma che tutte le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore, non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore è sempre responsabile dell'infortunio occorso al prestatore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore.

L’unico caso in cui la responsabilità datoriale viene meno, secondo Giudici di legittimità, è quello del c.d. rischio elettivo, raffigurabile soltanto quando il prestatore:
• ponga in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, creando egli stesso condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere;
• violi precise disposizioni antinfortunistiche o disattenda specifici ordini di un superiore gerarchico.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, non riconoscendo il suo diritto al risarcimento del danno differenziale, rientrandosi, nel caso in esame, nella fattispecie del rischio elettivo, a causa del comportamento del medesimo, posto in essere in evidente dispregio del divieto di trasporto di persone apposto in modo visibile sulla cabina di guida del mezzo.

A cura di Fieldfisher