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Cassazione: divieto di svolgere lavori in quota in caso di allerta meteo


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Con la sentenza n. 9824 del 12.03.2021, la Cassazione penale afferma che devono considerarsi vietati i lavori temporanei in quota in presenza di condizioni meteorologiche che mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, solo se è stata emanata un’allerta meteo da parte del competente dipartimento della protezione civile.

Il fatto affrontato

Il titolare di una società edile viene ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, c.p. per aver cagionato - a causa della violazione degli artt. 17, 28 e 29 D.Lgs. 81/2008 - la morte di un suo dipendente, caduto da un ponteggio per frastornamento determinato dall'assunzione di alcool.
A fondamento della condanna, la Corte d’Appello deduce, tra le altre cose, l’omessa valutazione del rischio di caduta per i lavori svolti in quota superiore a due metri di altezza e dei possibili danni da calore per le attività prestate all'aperto nel corso della stagione estiva.

La sentenza

La Cassazione – ribaltando la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente che il datore ha l’onere di pianificare l'attività produttiva in modo coerente rispetto alle condizioni meteorologiche sia quale adempimento di ordinarie regole di prudenza, che in osservanza degli obblighi previsti dall'art. 111, comma 7, D.Lgs. 81/2008.

Per la sentenza, quest’ultima norma disciplina il dovere di limitare l'attività in modo da non mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori in condizioni di tempo avverse (temperatura elevata, precipitazioni, vento forte, ecc.) solo per le opere prestate in quota (con altezza, cioè, superiore ai 2 metri).

Secondo i Giudici di legittimità, ai fini della decisione di limitare dette attività, il datore di lavoro deve riferirsi ad un quadro meteorologico valutato in modo tecnico e non empirico, che tenga conto dei fattori generali e di quelli specifici individuati dalla protezione civile.

Su tali presupposti, visto che per il giorno del sinistro mortale non era stata diramata alcuna allerta meteo, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’imprenditore, non ravvisando alcuna responsabilità nella sua condotta.

A cura di Fieldfisher