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Legge 2.11.2019 n. 128 – Decreto crisi – Misure per la tutela del lavoro


aziende in crisi
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La Legge 2.11.2019 n. 128, di conversione del DL 3 settembre 2019, n. 101, pubblicata sulla GU Serie Generale n. 257 del 2 novembre 2019, consta di 16 articoli, divisi in due Capi: Capo I “Tutela del lavoro” (articoli 1-8); Capo II “Crisi aziendali” (articoli 9-16). Di seguito le principali misure per garantire maggiori tutele ai lavoratori:

TABELLA RIASSUNTIVA

⇒1. Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla Gestione separata, nonché quelle del lavoro tramite piattaforme digitali; 
⇒2. Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche se organizzate mediante piattaforme anche digitali; 
⇒3. Riduzione del periodo contributivo necessario per beneficiare della DIS-COLL
⇒4. Trasmissione delle Comunicazioni Obbligatorie in modalità telematica al Ministero del Lavoro, per la successiva messa a disposizione; 
⇒5. Emergenza occupazionale di ANPAL Servizi: modifica della composizione contrattuale del proprio organico; 
⇒6. Misure urgenti in favore degli LSU e dei LPU;
⇒7. Modifiche al DLgs n. 150/15 in materia di provvedimenti sanzionatori dei Centri per l' Impiego, di decurtazione degli ammortizzatori sociali; 
⇒8. Ulteriori risorse alle Regioni Sardegna e Sicilia per la prosecuzione dei trattamenti di CIGS in deroga e mobilità in deroga
⇒9. Finanziamento della proroga della CIGS, per gli anni 2018, 2019 e 2020; 
⇒10. Esonero dal contributo addizionale, dovuto in caso di ricorso al trattamento di integrazione salariale, per le imprese produttrici di elettrodomestici; 
⇒11. Incremento delle risorse per il rifinanziamento delle agevolazioni per sostenere la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi.

IL DETTAGLIO DEI SINGOLI ARTICOLI:

Art. 1 – Legge 2.11.2019 n. 128 – Modifiche al TU dei contratti di lavoro ( D.Lgs. n. 81/2015 )

In primo luogo appare opportuno segnalare l’ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla Gestione Separata nonché quelle del lavoro tramite piattaforme digitali. Nello specifico, per i soggetti iscritti alla suddetta gestione (presso l’ INPS), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’indennità giornaliera di malattia, quella di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.

La norma dispone l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Tali disposizioni si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali (art. 1, comma 1, lett. a DLgs n. 81/15). Fatto salvo quanto appena indicato, sono anche stabiliti livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (cd. riders). Queste ultime sono definite come i programmi e le procedure informatiche utilizzate dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente. In mancanza della stipula dei contratti, i lavoratori non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori. Ai lavoratori spetta, in ogni caso, un'indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni metereologiche sfavorevoli, determinata dai summenzionati contratti relativi ai medesimi lavoratori. Tali prestatori sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con il premio di assicurazione INAIL determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.

Per assicurare il monitoraggio e la valutazione di quanto sopra previsto, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del Lavoro, un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro, dall'INPS e dall'INAIL, gli effetti delle disposizioni di cui si tratta e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.

Art. 2 - Legge 2.11.2019 n. 128 – Riduzione requisito contributivo DIS-COLL

Relativamente all’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio (DIS-COLL), di cui all’art. 15 del Dlgs n. 22/2015 Decreto citato, i beneficiari della misura possono far valere, per il relativo riconoscimento, almeno un mese (rispetto ai tre mesi inizialmente previsti) di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Art 3 bis – Legge 2.11.2019 n. 128 – Comunicazioni Obbligatorie

Viene sostituito il comma 4 dell’art. 13 del DLgs n. 150/15. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di sono inviate telematicamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le mette a disposizione dell'ANPAL, delle Regioni, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.

Art. 4 – Legge 2.11.2019 n. 128 – Emergenza occupazionale per Anpal Servizi S.P.A.

All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), così come modificato dalla Legge di cui si tratta, viene disposto che ad ANPAL Servizi sia destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 per il funzionamento e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le ulteriori spese di personale. Il comma 2 dispone poi l’abrogazione del comma 4 dell’art. 12 del DL n. 4/19 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 26/192 .

È quindi aggiunto il comma 2-bis che dispone che, nel rispetto delle procedure stabilite dai regolamenti di ANPAL Servizi, per far fronte ai nuovi compiti assegnati in seguito all'introduzione del Reddito di cittadinanza (RdC) e della nuova programmazione comunitaria, ANPAL Servizi può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di tutto il personale che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato e può, altresì, nel triennio 2019-2021, bandire specifiche procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale che abbia maturato entro il 1° gennaio 2019 specifiche esperienze professionali presso la stessa struttura, nonché presso Italia lavoro con contratto di collaborazione. Scopo è di consentire ad ANPAL Servizi di procedere ad una modifica della composizione contrattuale del proprio organico (da lavoratori a tempo determinato e collaboratori a lavoratori a tempo indeterminato) nell'ambito della riorganizzazione in atto dei Servizi per l'impiego.

Agli oneri derivanti dal suddetto comma si provvede mediante le risorse disponibili nel bilancio di ANPAL Servizi per le spese di personale. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, è ridotto di 4.635.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Art. 5 – Legge 2.11.2019 n. 128 - Misure urgenti in materia di personale INPS

Viene ampliata la dotazione organica del personale dell’INPS di area C, di 1.003 unità, in relazione a risorse finanziarie già stanziate da norme vigenti. L’incremento è disposto nell’ambito della spesa di 50 milioni di euro già autorizzata a decorrere dal 2019 dall’art. 12, comma 6, del DL n. 4/19, convertito con modificazioni nella Legge n. 26/19.

Art. 5 ter – Legge 2.11.2019 n. 128 - Disposizioni in materia di personale dell’ Ispettorato de Lavoro

Per rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l’attività di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, un contingente di personale ispettivo, da inquadrare nell'Area terza, fino a 150 unità a decorrere dall'anno 2021.

Art. 6 – Legge 2.11.2019 n. 128 – Misure urgenti in favore di LSU e dei LPU

Viene modificato l’art. 1, comma 446, lett. h) della Legge n. 145/18 (Legge di Bilancio 2019), prevedendo la proroga fino al 31 dicembre 2019 da parte degli Enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato, relativi ai lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica attività.

Art. 7 – Legge 2.11.2019 n. 128 – Disposizioni urgenti in materia di ISEE

Viene sostituito l’art. 4-sexies del DL n. 34/19, convertito con modificazioni, nella Legge n. 58/19. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la Dichiarazione sostitutiva unica - DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare tali dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge) con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze. Nei casi in cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1° settembre 2019 e prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, si applica la disciplina precedente.

Art. 8 bis – Legge 2.11.2019 n. 128 – Provvedimenti sanzionatori dei CPI

Il comma 12 dell’art. 21 del DLgs n. 150/15, attuativo del Jobs Act, è così sostituito: “Avverso il provvedimento sanzionatorio del Centro per l'impiego di decurtazione degli ammortizzatori sociali, in caso di inottemperanza del beneficiario, è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. Si specifica inoltre che, contro il provvedimento emesso dalla struttura organizzativa competente della Provincia autonoma di Bolzano, è ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento. Ciò in aggiunta al ricorso all’ANPAL. Dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9 – Legge 2.11.2019 n. 128 - Aree di crisi industriale complessa Regioni Sardegna e Sicilia

L’art. 1, comma 282, della Legge n. 145/18 (Legge di Bilancio 2019) è integrato con l’assegnazione di ulteriori risorse alle Regioni indicate per la prosecuzione nel 2019 dei trattamenti della Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga o di mobilità in deroga, in favore dei lavoratori occupati o già occupati in aree di crisi industriale complessa. Nello specifico, relativamente alla Regione Sardegna, sono destinate risorse fino al limite di 3,5 milioni di euro entro l'anno 2019, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. Per la Regione Sicilia, sono stanziate risorse nel limite di 30 milioni di euro per le medesime finalità.

Art. 9 bis – Legge 2.11.2019 n. 128 - Finanziamento della proroga della CIGS

Per gli anni 2018, 2019 e 2020, entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, può essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi.

Art. 10 – Legge 2.11.2019 n. 128 - Area di crisi industriale complessa Venafro-Campochiaro-Bojano

Le disposizioni relative al trattamento di mobilità in deroga, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, si applicano, per l’anno 2019, anche ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di VenafroCampochiaro-Bojano e aree dell'indotto che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, salvo che gli stessi, alla data di entrata in vigore della presente Legge, non siano percettori di Reddito di cittadinanza - RdC. Per le categorie di lavoratori sopra descritte, il trattamento è riconosciuto a condizione che siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale.

Art. 11 – Legge 2.11.2019 n. 128 Esonero dal contributo addizionale

Viene aggiunto il comma 1 bis all’art. 5 del DLgs n. 148/15. Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4 mila unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà che prevedono nel 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dal versamento del contributo addizionale dovuto in caso di ricorso al trattamento di integrazione salariale. Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 11 bis – Legge 2.11.2019 n. 128 - Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga

Viene sostituito il comma 253, dell’art. 1 della Legge n. 145/18 (Legge di Bilancio 2019). Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASpI. Ai conseguenti oneri si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ove non previamente utilizzate, che concedono tale trattamento, previa autorizzazione da parte dell'INPS a seguito della verifica della disponibilità finanziaria.

Art. 11 ter – Legge 2.11.2019 n. 128 - Estensione dell’indennizzo per le aziende che hanno cessato l’attività commerciale

Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l’attività commerciale, l'indennizzo previsto all'articolo 1 del DLgs n. 207/966 , è riconosciuto anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo DLgs7 , nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

Art. 12 – Legge 2.11.2019 n. 128 - Potenziamento della struttura per le crisi di impresa

Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, in deroga alla dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico e fino al 31 dicembre 2021, alla struttura di cooperazione tra il suddetto Ministero e quello del Lavoro per il monitoraggio delle politiche volte a contrastare il declino dell’apparato produttivo, sono assegnati fino ad un massimo di dodici funzionari, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, dotati delle necessarie competenze ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in materia di crisi di imprese, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Tale struttura opera in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari, nonché con le Regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento.

Art. 13 ter – Legge 2.11.2019 n. 128 – Rifinanziamento agevolazioni nuove società cooperative sorte da aziende in crisi

Incremento delle risorse per il rifinanziamento delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, al fine di sostenere la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi. Al fine di sostenere sull'intero territorio nazionale la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata di 500 mila euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'erogazione dei finanziamenti per le agevolazioni dirette a favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese.