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Cassazione: negli appalti, responsabilità penale in caso di omessa verifica del DURC


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Con la sentenza n. 43604 del 26.11.2021, la Cassazione afferma che, nell’ambito dei contratti di appalto, il committente risulta penalmente responsabile laddove non verifichi il possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle imprese appaltatrici.

Il fatto affrontato

L’imprenditore viene ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 90, comma 9 lett. a), del D.Lgs. 81/2008, per aver omesso di verificare il possesso del DURC da parte dell’azienda cui aveva appaltato dei lavori all’interno di un cantiere edile.

La sentenza

La Cassazione rileva che il TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle esternalizzazioni, impone al committente o al responsabile dei lavori di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.

Per la sentenza, ciò si traduce in un obbligo di verifica in capo al committente circa il possesso del DURC da parte delle imprese appaltatrici, attestante la loro necessaria idoneità tecnico-professionale in materia di versamento contributivo.

Secondo i Giudici di legittimità, laddove tale verifica sia omessa, viene integrata una responsabilità penale, come espressamente previsto dall'art. 90, comma 9 lett. a), D.Lgs. 81/2008.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imputato, confermando la sua colpevolezza.

A cura di Fieldfisher