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Cassazione: la responsabilità solidale è esclusa negli appalti pubblici


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Con l'ordinanza n. 29407 del 15.11.2018, la Cassazione afferma che, in materia di appalti pubblici, non è applicabile alle PA il regime di responsabilità solidale previsto, dall’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, in caso di omesso versamento dei contributi dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori utilizzati nell’appalto.

Il fatto affrontato

La Corte d'Appello accoglie la domanda del Comune, rivolta a sentir accertare l'insussistenza dell'obbligo in capo al medesimo circa il versamento dei contributi alla Cassa Edile provinciale, omesso dalla società appaltatrice relativamente alle posizioni contrattuali di lavoratori utilizzati nell'esecuzione di appalti affidati alla stessa dal Comune.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che, in materia di appalti pubblici, non è applicabile alle Pubbliche Amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003.
Tale inapplicabilità per i contratti di appalto stipulati dalle PA è prevista, infatti, direttamente dall’art. 9 del D.L. 76/2013 (convertito in L. n. 99/2013), norma introduttiva del suddetto regime di responsabilità.

I Giudici di legittimità, oltre alla predetta censura, respingono anche l’ulteriore questione inerente alla richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale per un esame circa l'ingiustificata disparità di trattamento che la sopra citata interpretazione determinerebbe tra dipendenti d'imprese appaltatrici di committenti privati e di enti pubblici.
Secondo la sentenza, infatti, una siffatta responsabilità non può essere estesa alle Pubbliche Amministrazioni, atteso che in relazione alle stesse vengono in rilievo interessi di carattere generale, i quali risulterebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell'opera pubblica in conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore.
Con la conseguenza che la diversità delle situazioni a confronto e degli interessi che in ciascuna vengono in rilievo giustifica, quindi, la diversa disciplina e rende manifestamente infondata la questione di costituzionalità.

A cura di Fieldfisher