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Cassazione: niente reintegra per il lavoratore licenziato a seguito di una illecita cessazione dell'attività aziendale


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Con l’ordinanza n. 14064 del 04.05.2022, la Cassazione afferma che, in presenza di un'illecita cessazione dell'attività aziendale, da cui tragga origine una altrettanto illegittima procedura di mobilità, non può essere accordata ai lavoratori coinvolti la tutela reintegratoria, ma solo quella risarcitoria.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli all’esito di una procedura di mobilità.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, condannando il Soggetto Liquidatore del disciolto Consorzio datore alla reintegra del dipendente, in quanto la cessazione dell'attività aziendale era stata disposta in contrasto con la previsione di legge che imponeva la proroga del servizio affidato al Consorzio stesso.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che, in presenza di una proroga ex lege nella gestione ordinaria dell’attività affidata ad un’azienda, che sia contemporanea alle attività liquidatorie della stessa, il Commissario non ha il potere di procedere alla messa in mobilità ed ai licenziamenti dei lavoratori.

Per la sentenza, infatti, in tali circostanze, la legge prevede un procedimento complesso nel quale, in primo luogo, il Commissario liquidatore deve provvedere alla specifica definizione della dotazione organica necessaria in relazione ai residuali scopi operativi, alla copertura della pianta così disegnata anche con nuove assunzioni, e, infine, solo nel caso di esuberi rispetto alla dotazione, può procedere all'applicazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, laddove il Commissario proceda, invece, con l’irrogare illegittimamente dei licenziamenti, ai lavoratori coinvolti non può comunque essere accordata la tutela reintegratoria, ma solo quella risarcitoria (avente, del pari, carattere sanzionatorio dell'altrui illecito), essendo l'impossibilità di disporre l'ordine di reintegra il derivato di una mera situazione di fatto, cristallizzatasi già al momento di emissione della pronunzia giudiziale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie, parzialmente, il ricorso proposto dal Soggetto liquidatore, riconoscendo al lavoratore soltanto una indennità risarcitoria.

A cura di Fieldfisher