Stampa

Cassazione: legittimo il licenziamento per g.m.o. irrogato in pendenza di un contratto di solidarietà difensivo


icona

Con la sentenza n. 23022 del 26.09.2018, la Cassazione afferma che, in vigenza di un contratto di solidarietà difensivo, è precluso solo il licenziamento collettivo, ma non anche il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, irrogato sulla base di una riorganizzazione aziendale volta a razionalizzare le risorse, al fine di migliorare la produttività e di riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell’impresa.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per g.m.o. irrogatogli nell’ambito di una riorganizzazione aziendale che aveva portato alla soppressione del posto dal medesimo occupato.
A fondamento della propria domanda, il dipendente deduce l’illegittimità del recesso subito, posto che lo stesso gli era stato intimato in pendenza di un contratto di solidarietà difensivo.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che nella vigenza di un contratto di solidarietà c.d. difensivo - tramite il quale si richiede ai dipendenti una diminuzione dell'orario lavorativo e, quindi, della retribuzione, al fine di evitare la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale - al datore di lavoro è precluso solo il licenziamento collettivo, ma non anche il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

Secondo i Giudici di legittimità, il suddetto assunto trova fondamento nella diversa ratio sottesa ai due citati istituti.
Per la sentenza, infatti, solo il licenziamento collettivo è finalizzato all’eliminazione dell’esuberanza di personale e, come tale, è incompatibile con la specifica finalità che ha portato alla stipula del contratto di solidarietà difensivo.
Il recesso per g.m.o., invece, è assolutamente legittimo, dal momento che è correlato non già ad una riduzione dell’attività produttiva, ma ad una più intensa utilizzazione delle forze lavorative tesa a migliorare la produttività e la situazione economico-finanziaria dell’azienda.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore e dichiara legittimo il licenziamento per g.m.o. allo stesso intimato, avendo, peraltro, la società dato dimostrazione dell’effettiva soppressione del posto occupato dal prestatore coinvolto e dell’impossibilità del repechage.

A cura di Fieldfisher