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Cassazione: di chi è la competenza giurisdizionale per le domande del lavoratore nei confronti della società in amministrazione straordinaria?


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Con l’ordinanza n. 11123 del 19.04.2019, la Cassazione afferma che le domande del lavoratore avanzate nei confronti della società datrice che si trovi in amministrazione straordinaria, soggiacciono alla competenza del giudice del lavoro se sono volte ad ottenere pronunce di mero accertamento o costitutive, mentre se tese ad ottenere la condanna al pagamento di una somma di denaro devono essere dichiarate improcedibili per difetto temporaneo di giurisdizione (su tale argomento si veda anche: Fallimento e rapporti di lavoro: relazioni intercorrenti e questioni processuali).

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di sentir dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società con cui aveva sottoscritto dei contratti di collaborazione a progetto carenti dei requisiti formali e sostanziali.
Nelle more del giudizio di primo grado, viene dichiarato lo stato di insolvenza dell’azienda datrice e l’ammissione della stessa in amministrazione straordinaria.
A seguito della tempestiva riassunzione del procedimento da parte della prestatrice, il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, accoglie in toto la predetta domanda.
Avverso la pronuncia della Corte d’Appello – che aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado – ricorre per cassazione la società in A.S., eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro, in favore del Tribunale fallimentare.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che in caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio: domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale).

Secondo la sentenza, per le prime va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al Tribunale fallimentare.

Posto che nel caso di specie le domande della lavoratrice erano volte all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e non avevano in alcun modo ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte della società, i Giudici di legittimità confermano la competenza del Tribunale del lavoro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge – anche sotto gli altri profili di censura – il ricorso avanzato dall’azienda in amministrazione straordinaria.

A cura di Fieldfisher