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Tribunale di Foggia: il datore può licenziare per giusta causa senza perdere i benefici premiali legati alla regolarizzazione del lavoratore


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Con la sentenza del 18.02.2021, il Tribunale di Foggia afferma che, nel caso di gravi violazioni del vincolo fiduciario da parte del lavoratore inizialmente impiegato in nero, il datore ha il diritto di esercitare il suo potere disciplinare anche nei primi 120 giorni successivi alla regolarizzazione, senza con ciò perdere i benefici premiali connessi.

Il fatto affrontato

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro, in sede di ispezione, rinviene all’interno dei locali aziendali dei lavoratori impiegati senza preventiva comunicazione dell’instaurazione del relativo rapporto.
La società, regolarizzando detti rapporti, ottiene l’ammissione al pagamento dei minimi edittali delle pene. Prima del termine di 120 giorni prescritto dalla legge, licenzia però uno dei soggetti interessati per giusta causa.
In conseguenza di ciò, l’ITL notifica all’impresa un’ordinanza-ingiunzione - giudizialmente opposta da parte datoriale - per richiedere il versamento dell’importo di € 1.532,20, quale differenza rispetto alla sanzione pagata in misura ridotta, avendo il recesso provocato la decadenza dal beneficio ottenuto.

La sentenza

Il Tribunale di Foggia rileva, preliminarmente, che il datore può regolarizzare il rapporto di lavoro con i dipendenti di fatto trovati, in sede di ispezione, a prestare lavoro nero, potendo usufruire del beneficio dell’ammissione al pagamento dei minimi edittali delle pene.

Per la sentenza, il datore ha diritto al predetto meccanismo premiale – che gli consente di beneficiare del pagamento della sanzione ridotta – a condizione che stipuli, con i soggetti sprovvisti di regolare rapporto, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche part-time se con riduzione dell’orario non superiore al 50%) ovvero un contratto a termine full-time purché di durata non inferiore a 3 mesi.

Secondo il Giudice, in entrambi i casi, i lavoratori assunti devono essere mantenuti in servizio per almeno tre mesi, a meno che la cessazione del rapporto non derivi da cause imputabili esclusivamente alla persona del dipendente.

Su tali presupposti, il Tribunale di Foggia accoglie l’opposizione proposta dalla società, posto che il lavoratore era stato licenziato per giusta causa, per aver rivolto frasi offensive alla propria datrice ed aver abbandonato ingiustificatamente il luogo di lavoro nella medesima giornata.

A cura di Fieldfisher