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Il DPCM 21.11.2019 rifinanzia il Fondo per le agevolazioni ai disabili


lavoratori disabili

Il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il DPCM 21.11.2019 col quale rifinanzia il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, originariamente previsto dalla Legge 68/99 sul collocamento obbligatorio, successivamente modificata dal D.Lgs. n. 151/2015 ( JOBS ACT ).

L’articolo 10, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, modificando l’art. 13, legge 12 marzo 1999, n. 68, ha introdotto novità in merito agli incentivi per l’assunzione di lavoratori disabili. Al fine di realizzare una concreta promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro , la nuova formulazione dell’articolo 13 prevede, a favore dei datori di lavoro, un incentivo di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto indipendentemente dall’obbligatorietà dell’assunzione ( circ. n. 99 del 13.06.2016 ).

L’agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di lavoratori disabili che presentano le seguenti caratteristiche:

• lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%. Per questa categoria di lavoratori l’agevolazione viene erogata nella misura del 70% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali per 30 mesi ;
• lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%. Per questa seconda categoria di lavoratori l’agevolazione è riconosciuta nella misura del 35% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali per 30 mesi;
• lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. In quest’ultimo caso l’incentivo è riconosciuto nella misura del 70% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali ma per un periodo prolungato di 60 mesi, vista la capacità lavorativa ulteriormente ridotta e aggravata.

Fonte: Min. Lavoro - DPCM 21.11.2019