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Corte di Giustizia Europea: illegittimo limitare la scelta della seconda lingua nei bandi di concorso


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Con la sentenza emessa, il 16.02.2023, nella causa C-623/20, la Corte di Giustizia UE afferma che limitare, all’interno di un bando di concorso, la scelta della seconda lingua solo ad alcuni idiomi ufficiale dell’UE, costituisce una discriminazione fondata sulla lingua.

Il fatto affrontato

L’Italia e la Spagna impugnano giudizialmente dinanzi al Tribunale dell’UE due bandi di concorso dell’EPSO (l’Ufficio europeo per la selezione del personale), stante che gli stessi precisavano che i candidati dovevano possedere, quale prima lingua, un livello minimo C1 in una delle 24 lingue ufficiali dell’Unione e, quale seconda lingua, un livello minimo B2 in francese, inglese o tedesco, qualificate come le principali lingue di lavoro delle istituzioni europee.
Il Tribunale accoglie la predetta domanda, deducendo che la limitazione della seconda lingua a tre soli idiomi costituisce una disparità di trattamento fondata sulla lingua.

La sentenza

La Corte di Giustizia – quale giudice di secondo grado – rileva, preliminarmente, che l’ampio potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni per quanto riguarda l’organizzazione dei loro servizi interni indubbiamente.

Per i Giudici, ciò significa che l’istituzione interessata può limitare il regime linguistico di una procedura di selezione ad un numero ristretto di idiomi ufficiali, solo nel caso in cui riesca a dimostrare che tale scelta:
- è oggettivamente giustificata dall’interesse del servizio;
- è idonea a soddisfare reali esigenze;
- è proporzionata a dette esigenze;
- è basata su criteri chiari, oggettivi e prevedibili.

Su tali presupposti, la CGUE - non rivenendo queste caratteristiche, anche in considerazione del fatto che la conoscenza delle lingue francese e tedesca non era maggiormente giustificata della conoscenza di un’altra lingua dell’Unione - rigetta il ricorso della Commissione.

A cura di Fieldfisher