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Corte d’Appello di Catanzaro: nei concorsi la maternità va computata nell’anzianità di servizio


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Con la sentenza n. 1041 del 30.09.2022, la Corte d’Appello di Catanzaro afferma che, nella valutazione dei candidati in sede preselettiva, deve essere tenuto in considerazione, ai fini del punteggio collegato all’anzianità di servizio in specifiche mansioni, anche il periodo di astensione obbligatoria per maternità.

Il fatto affrontato

La candidata giunta seconda in graduatoria impugna giudizialmente l’esito di un concorso.
A fondamento della predetta domanda, la medesima censura il punteggio assegnato alla vincitrice, deducendo l’erroneo riconoscimento del periodo in cui la stessa era stata assente per maternità, dal momento che il bando, per l’attribuzione di un determinato punteggio, presupponeva lo svolgimento effettivo di mansioni coerenti con il ruolo per cui era bandita l’assunzione.

La sentenza

La Corte d’Appello rileva, preliminarmente, che la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne va garantita fin dalla fase dell’accesso al lavoro.

In quest’ottica - secondo i Giudici - nell’ipotesi in cui un bando per coprire un posto di lavoro valorizzi, tra i requisiti cui è collegato il punteggio, la pregressa esperienza svolta nel ruolo aziendale, nel relativo periodo devono essere ricompresi i mesi di congedo obbligatorio per maternità, essendo irrilevante che in tale lasso temporale non vi sia stato un effettivo svolgimento della mansione.

Per la sentenza, diversamente ragionando si finirebbe per integrare una discriminazione indiretta verso la lavoratrice per la sua pregressa condizione di gestante.

Su tali presupposti, la Corte d’Appello di Catanzaro rigetta il ricorso proposto dalla candidata esclusa, confermando la legittimità del punteggio assegnato alla vincitrice del concorso.

A cura di Fieldfisher