Stampa

Cassazione: quando le imprese facenti parte di un gruppo possono essere considerate un unicum ai fini della titolarità dei rapporti di lavoro


icona

Con la sentenza n. 11585 del 14.05.2018, la Cassazione afferma che le società formalmente autonome, facenti parte di un medesimo gruppo, devono essere considerate un'unica impresa ai fini della titolarità dei rapporti di lavoro, soltanto in presenza di determinate e stringenti condizioni.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, assunto nel 1992 da una società, come autista di camion, e transitato nel 2003 alle dipendenze di un’altra società, con le medesime mansioni, impugna giudizialmente il licenziamento intimatogli nel 2009 dall' ultima azienda, in ragione della dedotta esigenza di riduzione del personale.
Deduce che le suddette società, insieme ad altre due imprese, aventi unica sede, unico addetto alla contabilità ed ufficio amministrativo, costituiscono un'impresa unitaria, e dunque un'unica datrice di lavoro, riconducibile agli stessi soggetti, i quali, oltre ad essere i maggiori azionisti, ne mantengono il controllo, utilizzando promiscuamente i rispettivi dipendenti.
Il medesimo chiede, pertanto, la reintegrazione nel posto di lavoro presso l’ultima impresa in cui ha prestato servizio od, in alternativa, presso una delle altre società del gruppo.

L’ordinanza

La Cassazione, conferma la statuizione con cui la Corte di Appello ritiene sussistente tra le società convenute un gruppo societario caratterizzato da un collegamento forte e dall'unicità dello scopo aziendale.

Tuttavia, i Giudici di legittimità sostengono che il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche alle altre.

Secondo la sentenza, infatti, perché possa configurarsi un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro è necessario un quid pluris: le società collegate devono condividere un'unica struttura organizzativa e produttiva, le attività esercitate dalle diverse imprese devono essere integrate, tra le varie aziende deve sussistere un coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario ed, infine, il personale, formalmente assunto da una di esse, deve prestare la propria attività indifferentemente a favore anche delle altre.

Posto che nel caso di specie, non è stata raggiunta la prova delle suddette circostanze ed, in particolare, dell'utilizzazione promiscua delle prestazioni lavorative del personale da parte delle aziende del gruppo e della mancanza di un’autonoma struttura organizzativa in capo alla società datrice di lavoro, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal dipendente licenziato.

A cura di Fieldfisher