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Cassazione: quando l’accordo sindacale è un contratto a favore di terzi?


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Con l’ordinanza n. 21450 del 06.07.2022, la Cassazione afferma che l’accordo sindacale avente ad oggetto la ricollocazione, in una diversa impresa, dei dipendenti di un’azienda che ha cessato la propria attività, va qualificato alla stregua di un contratto a favore di terzi, che fa sorgere in capo ai lavoratori interessati un diritto da opporre alla società promittente.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere la declaratoria del diritto all’assunzione in esecuzione di un accordo sindacale, in virtù del quale la società neo-costituita si impegnava ad assumere 12.500 lavoratori tra il personale in precedenza impiegato alle dipendenze di un’altra azienda posta in amministrazione straordinaria.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che il ricorrente, terzo estraneo all’accordo sindacale, non aveva dimostrato il possesso dei requisiti necessari a soddisfare i criteri selettivi elencati nell’accordo stesso.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che l'accordo, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell’attività di una delle due imprese e contenente l'impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato come contratto a favore di terzi.

Per la sentenza - qualora detto accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere, ma si limiti a stabilire i criteri per la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell'impresa subentrante - il titolo della pretesa che il singolo prestatore può far valere nei confronti di quest'ultima non è costituito solo dall'accordo collettivo, ma anche dal possesso dei requisiti stabiliti dalle parti contraenti per la individuazione dei terzi beneficiari.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che è onere del lavoratore che agisca in giudizio per rivendicare il diritto all'assunzione, dimostrare che sulla base dei criteri indicati nell'accordo la scelta doveva ricadere sulla sua persona.

Su tali presupposti, non ritenendo assolto detto onere nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore potenziale beneficiario dell’accordo sindacale.

A cura di Fieldfisher