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Cassazione: quali decadenze in caso di richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro?


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Con la sentenza n. 40652 del 17.12.2021, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “la disposizione di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi -in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto- nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso”.

Il fatto affrontato

Due lavoratori – formalmente assunti da varie cooperative in virtù di diversi contratti – ricorrono giudizialmente al fine di ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro unitario svoltosi "di fatto" alle dipendenze di un unico soggetto sino al 31.12.2013.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo integrata la decadenza prevista dalla L. 183/2010, posto che i ricorsi erano stati presentati solo nel gennaio, ad oltre un anno di distanza dalla cessazione dei rapporti.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che le decadenze di cui all’art. 32 della L. 183/2010 (entro 60 giorni impugnazione stragiudiziale ed entro i successivi 180 quella giudiziale), prevedendo una importante limitazione temporale per l'esercizio dell'azione giudiziaria, non possono essere applicate analogicamente alle ipotesi non previste legislativamente.

In particolare, secondo i Giudici di legittimità, sia nei casi di richiesta di costituzione sia nei casi di richiesta di accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal titolare del contratto, occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della L. 183/2010.

Per la sentenza, quindi, fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione.

A cura di Fieldfisher