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Cassazione: nullità del contratto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni se manca la forma scritta


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Con l’ordinanza n. 15922 del 24.07.2020, la Cassazione afferma che, in assenza di un contratto scritto e validamente sottoscritto, nessun rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni può dirsi esistente o anche solo produttivo di effetti.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, addetta ad un appalto di pulizie all’interno della sede di un’amministrazione pubblica, ricorre giudizialmente al fine di chiedere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso con la PA appaltante.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, non ritenendo provata l’estrinsecazione del potere direttivo datoriale da parte della committente.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione – anche quando essa agisce quale soggetto di diritto privato – richiedono la forma scritta ad substantiam.

Per i Giudici di legittimità, ne consegue che ogni rapporto, ivi incluso quello lavorativo, privo della prescritta forma scritta risulta del tutto nullo.

Secondo la sentenza, inoltre, in caso di nullità dei rapporti di lavoro intercorrenti con la PA, non opera alcun meccanismo di sanatoria e salvezza degli effetti ex art. 2126 c.c., norma che stabilisce che la nullità dei contratti di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, spettando al dipendente ogni dovuto emolumento in dipendenza del lavoro effettivamente prestato.

Su tali presupposti, la Suprema Corte - a fronte della mancanza di qualsivoglia accordo scritto tra la PA e la lavoratrice - rigetta il ricorso da quest’ultima proposto.

A cura di Fieldfisher