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Cassazione: non è modificabile il bando di gara una volta accettato dai partecipanti al concorso


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Con la sentenza n. 79 del 03.01.2023, la Cassazione afferma che, dal momento che il bando costituisce lex specialis della procedura di assunzione e configura un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., le prescrizioni in esso contenute, una volta accettate dai partecipanti, sono intangibili ed immodificabili.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di sentir dichiarare l’illegittimità del test motivazionale cui era stato sottoposto una volta classificatosi utilmente nella graduatoria stilata per l’assunzione di 325 unità alle dipendenze di una società a partecipazione pubblica.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce l’illegittimità della prova in questione, in quanto non prevista nel bando di selezione originario.

La sentenza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che il bando di gara rappresenta la lex specialis della procedura e, quindi, le prescrizioni in esso contenute non vincolano solo i concorrenti, ma anche l'Amministrazione, la quale non dispone di margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che, in ordine alle prescrizioni, il bando ha valore di offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. (e non già di invito a contrarre).

Per la sentenza, dunque, le disposizioni del bando, per ragioni di trasparenza e di par condicio dei candidati, sono le uniche a disciplinare le procedure concorsuali e sono vincolanti tanto per l'amministrazione, quanto per i partecipanti che le accettano con la presentazione della domanda.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del lavoratore, confermando l’illegittimità del test motivazionale dallo stesso non superato, in quanto non previsto nel bando.

A cura di Fieldfisher