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Cassazione: nessuna preventiva comunicazione in caso di collaborazione con un professionista iscritto ad un albo


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Con la sentenza n. 24082 del 07.09.2021, la Cassazione afferma che la previsione di precisi obblighi di comunicazione preventiva ai competenti uffici non può ritenersi sussistente nell'ipotesi di attività professionali, il cui esercizio è già condizionato ad un'iscrizione ad apposito albo o elenco.

Il fatto affrontato

La titolare di una farmacia impugna giudizialmente l’ordinanza con cui la DTL le aveva ingiunto il pagamento di € 1.557,70 a titolo di sanzioni e spese per non aver comunicato, ai competenti uffici, i dati di una collaboratrice prima dell'inizio della sua attività.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che anche in presenza di una prestazione professionale coordinata e continuativa con un soggetto titolare di partita IVA sussiste l'obbligo di comunicazione ex art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 181/2000.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che sono soggetti agli obblighi di comunicazione dell'instaurazione ai competenti uffici tutti i rapporti di lavoro di natura subordinata, le collaborazioni in forma coordinata e continuativa, anche nelle modalità a progetto, i rapporti dei soci lavoratori di cooperativa e quelli di associato in partecipazione con apporto lavorativo.

Secondo i Giudici di legittimità, invece, i suddetti obblighi di comunicazione non possono trovare applicazione a quei rapporti che, pur rientrando in via astratta nella nozione della c.d. para-subordinazione, non comportino un rischio effettivo di abuso ed elusione della normativa inderogabile in materia di lavoro.

Per la sentenza, tra le attività lavorative, che esulano dall'ambito applicazione dei citati obblighi di comunicazione, vanno ascritte, senza dubbio, quelle inerenti alle professioni intellettuali, il cui esercizio è condizionato ad una previa iscrizione ad appositi albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 c.c.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’impresa, dal momento che la stessa non aveva alcun obbligo di comunicazione dell’instaurazione del rapporto con un soggetto iscritto all’albo dei farmacisti.

A cura di Fieldfisher