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Cassazione: le conseguenze dell’intermediazione illecita di manodopera nel pubblico impiego


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Con l’ordinanza n. 36223 del 12.12.2022, la Cassazione afferma che, anche nelle ipotesi in cui l’intermediazione illecita si riferisca ad un’attività gestita in forma imprenditoriale dalla P.A., i prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dalla L. 1369/1960, non possono ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’effettivo utilizzatore.

Il fatto affrontato

Il lavoratore - deducendo di essere sempre stato adibito presso un appalto commissionato da una società pubblica - ricorre giudizialmente per chiedere l’accertamento della violazione della L. 1369/1960 in materia di intermediazione di manodopera ed il conseguente diritto all’assunzione alle dipendenze dell’azienda appaltatrice.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, riconoscendo al ricorrente solo un risarcimento economico.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, di cui alla legge 1369/1960, trova applicazione anche nel caso in cui il rapporto intercorra con enti pubblici economici, in relazione alle sole attività che presentino, per i loro contenuti sostanziali, carattere imprenditoriale.

Secondo i Giudici di legittimità, tuttavia, una tale violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle P.A., non può comportare la costituzione (anche giudiziale) di rapporti di lavoro pubblici.

Per la sentenza, ciò comporta che - ferma la responsabilità solidale dell’ente committente per le obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro nel periodo in cui l’appalto ha avuto esecuzione - la violazione del divieto di intermediazione rende nullo il rapporto di lavoro che, quindi, produce nei confronti della P.A. i limitati effetti previsti dall’art. 2126 c.c.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal prestatore, non avendo il medesimo diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società pubblica.

A cura di Fieldfisher