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Cassazione: le conseguenze dell’affidamento di incarichi privati ai dipendenti della PA


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Con la sentenza n. 38314 del 03.12.2021, la Cassazione afferma che il datore di lavoro privato che attribuisce un incarico ad un pubblico dipendente senza la prescritta autorizzazione della PA, è sanzionato anche se ha ottenuto una dichiarazione di insussistenza di incompatibilità da parte del lavoratore.

Il fatto affrontato

La Cooperativa ed i suoi legali rappresentati propongono opposizione giudiziale all'ordinanza di ingiunzione con la quale erano stati sanzionati per la violazione dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, per avere conferito incarichi lavorativi a tre dipendenti del Ministero della Difesa, in assenza della prescritta autorizzazione.
A fondamento dell'opposizione, i medesimi deducono che l'incarico era stato conferito nell'inconsapevolezza dello status dei pubblici dipendenti, atteso che gli stessi si erano presentati vantando la qualità di liberi professionisti.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, stante la mancanza dell'elemento soggettivo della colpa in capo ai ricorrenti.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che l'esperimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato al previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza.

In particolare, secondo i Giudici di legittimità, sussiste in capo ai datori di lavoro privati un onere di verifica dell'assenza dello status di pubblico dipendente del soggetto che intendono assumere.

Per la sentenza, detta verifica è obbligatoria e non può essere surrogata dalle dichiarazioni dei lavoratori che attestino la superfluità dell'autorizzazione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’Amministrazione, confermando la debenza della somma ingiunta a titolo di sanzioni per violazione dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.

A cura di Fieldfisher