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Cassazione: le assunzioni senza concorso sono un’eccezione che necessita di specifica motivazione


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Con la sentenza n. 19162 del 06.07.2021, la Cassazione afferma che le assunzioni alle dipendenze della PA senza un formale concorso rappresentano un’eccezione, che deve trovare fondamento in particolari esigenze di interesse pubblico individuate legislativamente.

Il fatto affrontato

Il lavoratore - deducendo di aver svolto attività volontaria di "guardiano delle aree montane" - ricorre giudizialmente al fine di sentir dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’Amministrazione comunale a far data dal 2007, con conseguente condanna sia alla corresponsione delle retribuzioni dovute sino al settembre 2009 che, in solido con il Sindaco, al risarcimento del danno.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, stante l’impossibilità di accedere al pubblico impiego in assenza di un concorso, a nulla potendo valere le assicurazioni ricevute dal ricorrente da parte del Sindaco che la sua assunzione sarebbe stata regolarizzata.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che il concorso pubblico costituisce la modalità generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, anche delle Regioni, pure se a statuto speciale.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, il concorso pubblico costituisce un meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito, che si pone a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa.

Per la sentenza, l'eccezionale possibilità di derogare per legge al principio del concorso per il reclutamento del personale - prevista dall'art. 97, comma 4, Cost. - è ammessa nei soli casi in cui sia maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico, individuate dal legislatore stesso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore, non ritenendo sussistenti nel caso di specie queste ultime eccezionali esigenze.

A cura di Fieldfisher