Stampa

Cassazione: L’anzianità di servizio deve ricomprendere anche i periodi lavorati a tempo determinato presso la stessa amministrazione


icona

La Cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza 7112 del 22.03.2018 ha confermato che il periodo di impiego a tempo determinato svolto nella stessa amministrazione va computato nell’anzianità di servizio del lavoratore successivamente assunto a tempo indeterminato.

Il fatto affrontato

Due dipendenti assunti a tempo indeterminato presso una struttura pubblica hanno agito in giudizio per ottenere il riconoscimento dell’anzianità maturata durante i precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con la stessa amministrazione.
Il Tribunale ha accolto la domanda, sostenendo che i dipendenti - che avevano lavorato presso la stessa amministrazione con precedenti contratti a tempo determinato - dopo essere stati assunti a tempo indeterminato a seguito del superamento di un concorso o alla stabilizzazione ex lege, non potessero ricevere un trattamento deteriore rispetto ad un altro lavoratore che aveva prestato la propria attività per lo stesso periodo in forza di un contratto a tempo indeterminato, in ragione del principio di non discriminazione previsto dall’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70 CE.

L’ordinanza

La Corte di Cassazione ribadisce che il principio di non discriminazione previsto dall’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, di cui alla direttiva 1999/70 CE, comporta per gli Stati membri l’obbligo di assicurare al lavoratore a tempo determinato condizioni di impiego che non siano meno favorevoli rispetto a quelle garantite all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”.

La Suprema Corte evidenzia che, nell’interpretazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la suddetta direttiva si applica ai contratti ed ai rapporti di lavoro conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico ed esige che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra dipendenti pubblici di ruolo e dipendenti pubblici temporanei comparabili per il solo motivo che questi ultimi lavorino a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia determinata da ragioni oggettive, ovvero da elementi precisi e concreti che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate.

Le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della citata direttiva, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva.

Tanto considerato, la Suprema Corte ha rilevato che la Corte territoriale ha deciso in conformità ai principi del diritto dell’Unione Europea nella misura in cui ha sostenuto che “la disposizione nazionale che si limitasse ad autorizzare, in modo generale e astratto, attraverso la norma legislativa o regolamentare il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato non costituirebbe la ragione oggettiva idonea a giustificare il trattamento differenziato in ordine al riconoscimento dell’anzianità di servizio”.

A cura di Fieldfisher