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Cassazione: è sufficiente la laurea triennale per la nomina a dirigente pubblico


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Con l’ordinanza n. 19617 del 18.09.2020, la Cassazione afferma che il riferimento al requisito della laurea o del diploma di laurea - contenuto nelle disposizioni di legge che disciplinano i meccanismi di reclutamento, selezione, progressione e riqualificazione professionale dei dipendenti pubblici - deve intendersi effettuato alla c.d. "laurea triennale".

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente nei confronti di una AUSL e di tre suoi dirigenti, al fine di richiedere:
- la disapplicazione della delibera di conferimento ai tre convenuti degli incarichi dirigenziali a tempo determinato;
- l'annullamento dei contratti di lavoro stipulati, con gli stessi, dalla AUSL;
- la condanna al risarcimento del danno patrimoniale (perdita del trattamento economico superiore proprio del dirigente) e del danno professionale (mancata attribuzione dell'incarico).
A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce che i tre assegnatari non potevano partecipare alla procedura selettiva perché, al contrario suo, erano in possesso di laurea triennale e non di diploma di laurea quadriennale.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che il legislatore - in materia di reclutamento e di selezione dei dirigenti nell'ambito dell'impiego pubblico privatizzato e di attribuzione dei correlati incarichi - quanto ai titoli di studio universitari necessari, ha fatto sempre riferimento genericamente alla laurea senza alcuna ulteriore specificazione.

Per la sentenza, detta circostanza va letta in conformità con la ratio ispiratrice della disciplina di riforma dell'ordinamento didattico - attuata con la L. 127/1997 - tesa a consentire ai cittadini italiani di completare il percorso formativo universitario con un anno di anticipo rispetto al passato.
Ciò significa che il legislatore - laddove non ha voluto richiedere in modo espresso un titolo di studi ulteriore e specializzante - ha inteso sufficiente il possesso unicamente della laurea c.d. triennale.

Secondo i Giudici di legittimità, tale lettura risulta conforme, altresì, all’ordinamento comunitario, che con la Direttiva 89/48/CEE ha statuito che per diploma di laurea si intende qualsiasi certificato o titolo rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro all’esito di una frequentazione di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice, confermando la regolarità della nomina dei tre dirigenti convenuti.

A cura di Fieldfisher