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Cassazione: anche nelle società in house per le assunzioni è necessario il concorso


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Con l’ordinanza n. 3768 del 07.02.2022, la Cassazione afferma che, nei confronti di società a totale partecipazione pubblica (in house), sussiste il divieto di assunzione (o "conversione" di contratti di lavoro a termine nulli) senza l’esperimento di apposite procedure concorsuali.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società regionale, committente di un appalto presso cui la stessa aveva prestato servizio in qualità di dipendente dell’appaltatrice.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo integrata una ipotesi di intermediazione vietata di manodopera, posto che le prestazioni della ricorrente costituivano attività non esternalizzabile in quanto disciplinata dalla normativa in materia di traffico ferroviario.

L’ordinanza

La Cassazione - nel ribaltare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che le disposizioni di cui al D.Lgs. 276/2003 non si applicano ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni.

Per la sentenza ciò trova applicazione anche nelle società a controllo pubblico (c.d. in house), alle quali – a fronte della natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica – si applicano i principi (anche di derivazione comunitaria) di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, le assunzioni nei confronti di dette società devono avvenire solo mediante l’esperimento di apposite procedure concorsuali.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società in house, statuendo l’impossibilità di costituzione giudiziale di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della stessa.

A cura di Fieldfisher